Regolamento di Istituto


P R E M E S S A

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto il 10 Dicembre 2007, si ispira ai principi generali del “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - DPR 24 Giugno 1998, n. 249 ” e tende a stabilire delle regole chiare e trasparenti per un armonioso funzionamento della vita scolastica all’interno dell’istituto.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
  3. La scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza relativamente ai dati sensibili.
  4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, fermo restando il ruolo del docente, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    • offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    • iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nell’apprendimento nonché per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica;
    • la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
    • la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    • servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  11. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

D O C E N T I

Art. 1 - Funzione docente

  1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
  2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
  3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei docenti.

Art. 2 - Profilo professionale docente

  1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico- didattiche,organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Art. 3 - Diritti e doveri dei docenti

  1. I docenti hanno il dovere di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento- apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
  2. I docenti, attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, si impegnano a fornire all’utenza un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola.
  3. I docenti si impegnano a mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire,con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l’efficacia del processo di apprendimento e di formazione.
  4. I docenti, per quanto attiene alla loro funzione, si impegnano a collaborare con la Dirigenza e tutto il personale A.T.A. della scuola per fornire un servizio scolastico quanto più possibile efficiente e qualificato.
  5. I docenti hanno diritto al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola.
  6. I docenti hanno diritto a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro funzione e dal Piano dell’Offerta Formativa generale della scuola.
  7. I docenti hanno diritto a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio,funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Art. 4 - Disposizioni per i docenti

  1. I docenti devono trovarsi nell’ istituto 5 minuti prima che cominci la propria lezione; anche gli insegnanti della prima ora devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione per attendere gli studenti in aula.
  2. I docenti delle ultime ore di lezione non devono consentire che gli alunni escano dalle aule prima del suono della campanella.
  3. Gli alunni non possono essere lasciati soli; il docente, soltanto in casi eccezionali, può affidare la classe al collaboratore scolastico ed informare il Dirigente scolastico del grave motivo che impedisce il prosieguo della lezione.
  4. Ogni docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico; il cambio dei docenti deve sempre avvenire con la maggiore celerità possibile.
  5. Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell’Amministrazione, determina anche disagio per gli studenti.
  6. Il docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe e sul suo registro personale gli alunni risultati assenti all’appello; deve inoltre annotare, sul registro di classe, gli alunni che hanno giustificato la loro assenza. Tutti i docenti sono tenuti a firmare il registro di classe e ad annotare gli argomenti sviluppati.
  7. Il personale docente, in turni organizzati dal Dirigente scolastico, vigila sul comportamento degli studenti,in modo da garantire l'ordinato svolgersi della ricreazione sia all'interno sia all'esterno dell’edificio.
  8. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule e in tutti gli altri locali dell’ istituto come dall’art. 18 del presente regolamento. Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/’75 e dalle successive vigenti disposizioni.
  9. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività d’insegnamento che non possono essere interrotte da attività personali. Anche durante le riunioni degli Organi Collegiali il “telefonino” deve essere spento.
  10. Durante l’assemblea di classe il docente in orario deve restare a disposizione davanti all’aula per riprendere immediatamente la lezione qualora si verificassero fatti che impediscano i regolari lavori assembleari.
  11. Siccome l’assemblea studentesca d’istituto è considerata attività didattica a pieno titolo, durante lo svolgimento di detta assemblea i docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di servizio prestando la loro opera per il controllo del regolare andamento dei lavori assembleari e per essere in grado di riprendere immediatamente la l ezione qualora il presidente dell’assemblea o il Dirigente scolastico decidessero uno scioglimento anticipato. Al termine dell’assemblea i docenti in orario sono tenuti a fare l’appello.

S T U D E N T I

Art. 5 - Orario di apertura ed ingresso nell'Istituto

L'istituto è aperto dalle ore 7:30 del mattino sino al termine delle lezioni e comunque, tutti i pomeriggi, sabato escluso. Gli alunni in attesa dell’inizio delle lezioni, dalle 7:30 alle 7:55, possono sostare nell'atrio.

Art. 6 - Ritardi e uscite anticipate

Gli alunni in ritardo di norma saranno ammessi alle lezioni al termine dell’ora in corso. Lo studente attenderà comunque all’interno dell’istituto affidato alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Il ritardo dovrà comunque essere giustificato sull’apposito libretto. Dopo tre ritardi in un quadrimestre gli alunni saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati da un genitore. Solo in casi eccezionali e debitamente documentati e per 3 volte a quadrimestre, è consentita l'uscita anticipata dei ragazzi minorenni alla presenza di un genitore. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate (3 entrate in ritardo e 3 uscite anticipate per quadrimestre): la scuola invierà alla famiglia periodica informazione sulla frequenza dello studente. Uscite anticipate in giorni fissi potranno essere concesse dal Dirigente scolastico solo per gravi motivi.

Art. 7 - Giustificazione delle assenze

Il libretto delle assenze deve essere conservato dai genitori i quali vi apporranno la firma di uno o di entrambi davanti ad un testimone della segreteria. Qualora la giustificazione non venga presentata entro 3 giorni lo studente verrà riammesso alle lezioni con l’autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato che provvederà ad informare la famiglia. In caso di astensione per sciopero degli studenti, la famiglia dovrà comunicare di esserne a conoscenza indicandolo esplicitamente sul libretto delle giustificazioni. Qualora il libretto venga smarrito, il genitore dovrà presentarsi dal Dirigente scolastico per il rilascio del duplicato previo versamento di 5 € a titolo di rimborso spese.

Art. 8 - Assenza degli insegnanti

Gli insegnanti assenti saranno sostituiti. Solo nel caso in cui non sia possibile sostituire il docente assente potrà essere concessa,con almeno un giorno di preavviso per gli studenti minorenni, l’autorizzazione all’uscita anticipata. In caso di supplenza, l’utilizzo delle palestre e dei laboratori è consentito solo in presenza di un docente della disciplina specifica.

Art. 9 - Uscita dalle aule

L'uscita dalle aule durante le lezioni è consentita ad un solo studente per volta con l’esclusione della 1^,4^ e ultima mezz’ora della 6^ ora, fatto salvo per gli studenti che usufruiscono dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza. È vietato consumare pasti e bevande nelle aule,nei laboratori e nelle aule speciali e abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. L’accesso alla segreteria è consentito, per motivi eccezionali, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 previa autorizzazione del docente in orario.

Art. 10 - Intervallo

L'intervallo deve essere un’opportunità di riposo e ristoro senza che vengano meno le condizioni di sicurezza. A tal fine gli studenti potranno lasciare l’aula, sostare nei corridoi e nel cortile interno della scuola, ma non potranno uscire dal perimetro dell’istituto. Agli studenti è fatto divieto, per ragioni di sicurezza, di sostare sulle scale di emergenza.

Art. 11 - Uso dei locali scolastici in orario non di lezione

In orario non di lezione i locali scolastici possono essere utilizzati per attività didattiche connesse con lo svolgimento dei programmi, per attività integrative regolarmente approvate dai competenti organi collegiali, per assemblee autorizzate e per le attività relative alla direttiva 133 (scuola aperta). L’uso di aule speciali, laboratori, aule di informatica, aule di lingue, sarà autorizzato solo con la presenza di un docente o tecnico responsabile. Altri locali potranno essere utilizzati previa assunzione di responsabilità di studenti maggiorenni che avranno anche l'onere della vigilanza e del corretto uso dei locali stessi. Tutte le attività di cui sopra devono essere concordate con il Dirigente scolastico.

Art. 12 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerare risorse di tutti e devono essere conservati e tutelati.
I docenti e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto dell’ambiente, delle suppellettili e delle attrezzature. Le dotazioni di tutte le aule speciali e dei laboratori sono affidate ad un docente responsabile della cura e della manutenzione.
E’ fatto divieto agli alunni di recarsi nella sala dei docenti. Nei laboratori, nelle aule speciali, negli ambienti sportivi interni ed esterni solo in presenza di un docente.
L’istituto non risponde di oggetti personali, preziosi e materiale lasciato incustodito, dimenticato o sottratto.
Eventuali danni prodotti e rilevati nel corso dell’attività didattica dai docenti o, a fine turno, dal personale ausiliario saranno posti, previo accertamento delle responsabilità, a intero carico di coloro che li hanno prodotti. Se l’ammanco, il danneggiamento o il malfunzionamento delle apparecchiature non possono essere riferiti ad un diretto responsabile, il risarcimento sarà effettuato dall’intera classe.

Art. 13 - Assemblee studentesche

A richiesta di almeno un decimo degli studenti iscritti o della metà dei rappresentanti degli studenti possono essere tenute le assemblee d’istituto nei locali interni alla scuola, con modalità concordate di volta in volta con la Dirigenza scolastica. Le richieste di assemblea riportante l'ordine del giorno, l'ora di inizio e l'ora del termine, devono essere inoltrata alla Dirigenza scolastica almeno 7 giorni prima della sua effettuazione. La partecipazione all'assemblea d'istituto è libera e pertanto gli studenti che non vi partecipano resteranno nelle aule con l'insegnante per attività di recupero; gli studenti assenti dovranno giustificare. Potranno partecipare all'assemblea esperti esterni, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva d'istituto. Le assemblee di classe vanno richieste almeno con tre giorni di anticipo e debbono contenere l'ordine del giorno e la firma di adesione dei docenti interessati. Per fondati motivi, gli studenti possono, tramite i rappresentanti di classe e di istituto, presentare al Dirigente scolastico cinque giorni prima, richiesta di assemblea per classi parallele o per indirizzo. Il Dirigente scolastico, valutati i motivi e compatibilmente con le attività didattiche, concede l'assemblea in orario di lezione o in orario pomeridiano. Le assemblee per classi parallele o per indirizzo non dovranno coinvolgere la stessa classe più di due volte in un anno scolastico. Per tutte le assemblee deve essere redatto un verbale da consegnare alla Dirigenza scolastica.

Art. 14 - Utilizzo della biblioteca

La biblioteca è aperta al mattino secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno scolastico dalla Dirigenza scolastica, compatibilmente con le disponibilità dei docenti. La biblioteca potrà essere aperta anche in orario pomeridiano per gruppi di studenti con la presenza di un docente responsabile.

Art. 15 - Esercizio del diritto di associazione

Gli studenti per finalità didattiche, sociali, umanitarie, e comunque previste dal POF, possono costituirsi in gruppi o associazioni. I gruppi e/o associazioni, prima di costituirsi, dovranno presentare copia del loro statuto e del loro programma di attività al Consiglio d'istituto. Il Consiglio d'istituto, valutate le compatibilità delle proposte con le finalità di cui in premessa dei presente articolo può autorizzare la costituzione del gruppo o della associazione e le relative attività programmate. Una volte autorizzate, le associazioni o i gruppi potranno accedere ai locali scolastici con le modalità previste dall'art. 11.

Art. 16 - Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici

In riferimento alla nota prot. n° 30 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” , tutti gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività didattiche. Sono vietate riprese video con cellulari e altri mezzi all’interno dell’istituto.

Art. 17 - Visite e viaggi di istruzione


Le visite e i viaggi devono avere finalità formative finalizzate ad obiettivi cognitivi, educativi e trasversali.
Per visite si intendono le attività fuori dall’aula della durata massima di 1 giorno finalizzate alla partecipazione a mostre, spettacoli, visite ad aziende, musei, ecc. come momento di qualificante integrazione della programmazione didattica di una o più discipline.
Per viaggi di istruzione si intendono le attività fuori aula di più giorni finalizzate alla conoscenza di realtà di rilevante interesse culturale generale, (città d’arte, parchi naturali, ecc.) o all’esercizio di attività sportive particolari come trekking, orienteering, sci, ecc.

Tutte le visite e i viaggi devono essere approvati dal Consiglio di classe entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico. Se successivamente a tale data, e comunque in tempo utile per l’approvazione in Consiglio d’istituto, i docenti proponenti presenteranno al C.d.i. specifico progetto che indichi: Gli studenti che partecipano ad attività fuori aula devono essere accompagnati da un congruo numero di docenti secondo i seguenti criteri: E’ necessaria la presenza di: Le visite di istruzione possono essere più di una, ma occorre non eccedere, per evitare gravosi oneri economici alle famiglie.

I viaggi di istruzione sono uno per classe con la durata massima di giorni 2 per le classi 1^ e 2^, giorni 3 per le classi 3^ e 4^, giorni 5 per le classi 5^.

I viaggi potranno essere approvati solo se vi parteciperà almeno il 70% degli studenti componenti le classi prime e l’ 80% degli studenti di tutte le altre classi.

Deroghe alle precedenti regole potranno essere concesse dal Consiglio d’istituto sulla base di un progetto didattico qualificante e motivato.

Non partecipano alle visite/viaggi gli studenti minorenni sprovvisti dell’autorizzazione scritta dei genitori.


Art. 18 - Norme varie


Art. 19 - Mancanze, sanzioni, organi competenti:


Mancanze disciplinari Sanzioni Organo competente
a) Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale. Ammonizione privata orale. Insegnante o Dirigente Scolastico.
b) Comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni. Violazioni allo statuto, o al regolamento interno. Mancanze di cui alla lettera a) ripetute. Ammonizione scrittasul registro di classe, con eventuale notifica alla famiglia. Insegnante o Dirigente Scolastico.
c) Assenze ingiustificate, arbitrarie o tendenti ad evitare interrogazioni o compiti in classe. Ammonizione scritta sul registro di classe, con notifica a genitori. Dirigente scolastico.
d) Gravi mancanze al regolamento, comportamenti che turbano il regolare andamento della vita scolastica, offese al decoro dei docenti e del personale della scuola. Offesa alla morale, oltraggio alle idee religiose, comportamenti razzisti, dispregio delle istituzioni. Reiterarsi dei comportamenti di cui alle lettere b) e c). Sospensione fino a 15 giorni. Giunta esecutiva, su proposta del Consiglio di Classe.
e) Reato. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato. Giunta esecutiva.
f) Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale sia in corso un procedimento penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Allontanamento dalla comunità scolastica, sino al permanere dello stato d'incompatibilità ambientale. Giunta esecutiva.


Art. 20 - Diritto di autodifesa

Lo studente, prima dell'inflizione della punizione, ha il diritto di esporre le proprie ragioni, anche con testimonianze di terzi, all'organo competente per stabilirla.

Art. 21 - Ricorso all'organo di garanzia interno

Contro le sanzioni di cui ai punti a), b), c), lo studente, o una parte interessata, possono ricorrere entro 15 giorni all'apposito organo di garanzia interno di cui al successivo art.24 del presente regolamento. L'organo di garanzia, esaminato il ricorso, sentite eventualmente le parti, conferma la sanzione, ovvero invita l'organo che l'ha comminata ad un riesame, proponendo modifiche o integrazioni. L'organo competente decide in via definitiva entro 10 giorni dal rinvio da parte dell'organo di garanzia.

Art. 22 - Ricorso al dirigente dell’U.S.P.

Contro le sanzioni di cui alle lettere d), e), f), è ammesso ricorso al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale competente, entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

Art. 23 - Possibilità di commutare la punizione

Lo studente sospeso dalle lezioni per un periodo fino a 15 giorni, può chiedere di svolgere, in alternativa, attività a favore della comunità scolastica. Titolare a trasformare il provvedimento è l’organo che ha comminato la sanzione.

Art. 24 - Organo di garanzia interno

All'interno della scuola è istituito un organo di garanzia con il compito di decidere sui conflitti che possano sorgere nell'applicazione del regolamento e di esaminare eventuali ricorsi degli studenti o delle parti interessate, a seguito dell'inflizione di una punizione. L'organo di garanzia viene nominato dal Consiglio d'istituto. Esso è composto da due genitori, tre docenti, due studenti, un rappresentante del personale amministrativo o ausiliario.

Art. 25 - Funzionamento dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico per la prima riunione entro 15 giorni dalla nomina. Nella prima seduta l'organo di garanzia, presieduto dal docente più anziano, nomina nel suo seno il presidente ed il segretario. L'organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico, in presenza di ricorsi, e comunque quando il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno.Le convocazioni possono essere fatte anche oralmente, telefonicamente o via fax, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 26 - Adozione del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio d'istituto previa consultazione dei rappresentanti di classe e di istituto. Tale procedura deve essere seguita per le modifiche che saranno apportate al regolamento stesso. Copia del regolamento sarà consegnata agli studenti all'atto della prima iscrizione.
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